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UFFICIO ICI


RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Anna ROSSOMANDO

UBICAZIONE UFFICIO

PALAZZO COMUNALE - SECONDO PIANO - STANZA N° 4 
Telefono: 0898021606  Fax: 089808233

ORARI AL PUBBLICO

Giorno Mattina  Pomeriggio
Lunedì 08,30 - 13,00 chiuso
Martedì chiuso chiuso
Mercoledì 08,30 - 13,00 chiuso
Giovedì chiuso 15,30 - 17,30
Venerdì chiuso chiuso
Sabato chiuso chiuso

COSA E', E CHI DEVE PAGARE

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita con D.Lgs. n. 504/92.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ed è dovuta da:
· il proprietario, anche se non residente in Italia;
· l'usufruttuario;
· il titolare di diritto di uso;
· il titolare di diritto di abitazione;
· il titolare di diritto di enfiteusi;
· il titolare di diritto di superficie;
· il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

QUANDO E COME PAGARE

L'I.C.I. si paga in due rate:

· la prima rata deve essere pagata entro il 16 giugno e deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno.

. è possibile eseguire il pagamento dal 1° maggio.

· la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre e deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno in corso ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

L'I.C.I. può essere versata anche in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento può essere effettuato:

1) con l'apposito modulo di conto corrente postale sul c/c postale n. 20615472 intestato a: Comune di Montecorvino Rovella Servizio Tesoreria ICI. Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 5,16;

2) presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella;

3) con modello F24.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che hanno omesso di effettuare il versamento entro il termine di scadenza possono regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta con le seguenti maggiorazioni:
ritardato pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine:
• sanzione del 3,75 % dell’imposta dovuta;
• interesse nella misura del 2,5% annuo rapportato ai giorni di ritardo.
ritardato pagamento effettuato entro un anno dalla data di omissione:
• sanzione del 6 % dell’imposta dovuta;
• interesse nella misura del 2,5 % annuo rapportato ai giorni di ritardo.

Le somme relative all’imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali utilizzando l’ordinario bollettino previsto per il pagamento dell’imposta e barrando la casella “ravvedimento”.

COME CALCOLARE L'IMPOSTA

L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
L'aliquota vigente per l'anno 2007 è:
· 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenza;
· 5,5 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado, così come previsto dall'art. 9 del vigente regolamento comunale, previa presentazione di contratto di comodato gratuito dell'appartamento regolarmente registrato ai sensi del DPR n° 131/86.
· 7 per mille per tutti gli altri immobili;

COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

per i fabbricati iscritti al Catasto, il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%:

- per 100 se trattasi di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, scuole, biblioteche, uffici pubblici) e C (magazzini, laboratori, autorimesse), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

- per 50 se trattasi di fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

- per 34 se trattasi di fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

- per i fabbricati non iscritti al Catasto, si utilizza la rendita catastale di un fabbricato similare iscritto (la cosiddetta rendita presunta).

Il valore catastale, così ottenuto, si moltiplica per l'aliquota deliberata dal Comune.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.

Per conoscere la rendita catastale presunta, in caso di unità immobiliare non ancora censita, si invita il contribuente a rivolgersi all'Ufficio Tecnico Erariale (Catasto), di SALERNO.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'immobile adibito ad abitazione principale si applica una detrazione dell'imposta nella misura di € 103,29.
La detrazione è rapportata in dodicesimi al periodo dell'anno in cui viene effettivamente utilizzato l'immobile come abitazione principale.
Quando l'unità immobiliare corrisponde all'abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita in parti uguali.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti locata.

Vengono considerate abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota prevista senza la detrazione d'imposta, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, sia in linea retta che collaterale, od affini che vi risiedano.

RIDUZIONI

L'Imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistino dette condizioni. L' inagibilità o inabitabilità è accertata dal responsabile del servizio edilizia privata anche con perizia a carico del proprietario, in alternativa è dichiarata dal contribuente mediante atto notorio, fatti salvi i poteri di accertamento degli uffici comunali.Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavoro di qualsiasi tipo diretto alla conservazione, ammodernamento e miglioramento dei fabbricati. La dichiarazione va presentata all'Ufficio Tributi.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI presentata unitamente alla denuncia dei redditi relativi al 1992 ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino variazioni nei dati e negli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, con apposito modulo approvato da Ministero delle Finanze, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta così come per il versamento dell'intera imposta dovuta può essere effettuato in un'unica soluzione.

COMPENSAZIONE

E’ ammessa, da parte del debitore, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

Il debitore, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall’importo dovuto :
a) eventuali somme a credito relative al medesimo tributo , siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione verticale tributaria );
b) eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione orizzontale tributaria).
c) eventuali somme a credito relative ala medesima entrata , siano esse riferite al medesimo anno o ad anni precedenti (compensazione verticale entrate patrimoniali);
d ) eventuali somme a credito relative ad altre entrate o tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione orizzontale mista).

Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

Divieti

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi :

  • entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo;
  • entrate riscosse mediante concessionari;
  • intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi o disposizioni di regolamento;
  • somme a credito contestate o non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Dichiarazione di compensazione

Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, appositadichiarazione contenente:
a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
b) il tributo/entrata dovuto al lordo della compensazione
c) l’indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di competenza , per entrata o tributo e le relative modalità di calcolo;
d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l’indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

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